L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31
Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale (1) (2)
Art. 1
( Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
(3)
1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone. (4)
2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti
penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri
di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al
trattamento sanitario obbligatorio.
3. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. (5)
Art. 2
(Costituzione, incompatibilità e revoca)
1. 1. Il garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale. (6)
2. 2. Il garante e i due coadiutori durano in carica cinque anni. (7)
3. La carica di garante e di coadiutore è incompatibile con quella di: (8)
a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e
comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica,
nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o
contributi dalla Regione.
4. Il garante e i due coadiutori non possono esercitare, durante il mandato, altre attività
di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di garante e di coadiutore a
personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di
aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di
servizio. (9)
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità
di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale
causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla
carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione, può revocare il
garante e i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge. (10)
7. Il garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi
motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi. (11)
Art. 3
(Trattamento economico)
1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un’indennità di funzione pari,
rispettivamente, al 50 per cento e al 40 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai
consiglieri regionali. (12)
2. Al garante e ai due coadiutori che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie
funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede a struttura di cui all’articolo
4, comma 1 è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.
(13)
Art. 4
(Organizzazione e regolamento)
1. Il garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una struttura
amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6
(Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. (14)
1bis. Il garante può avvalersi, altresì, della struttura di cui all’articolo 37, comma 3,
della l.r. 6/2002. (15)
2. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici
temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e
ricerca. (14)
3. 3. Il garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne. (16)
Art. 5
(Funzioni)
1. Il garante per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e nell’ambito delle iniziative
di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le
seguenti funzioni: (17)
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 2
siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della
vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al
recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di
cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia
dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una
attività inerente a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le
necessarie iniziative volte ad assicurare le
prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate
omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle
prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone
agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative,
ivi compresi i poteri
sostitutivi;
e) invita la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la
lotta alla criminalità ad effettuare una visita ai sensi dell’articolo 67, comma primo, lettera d),
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche, nei casi in cui abbia notizia
o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale negli istituti penitenziari;
f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere
per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all’articolo 1,
comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi
che possono riguardare anche dette persone;
g) propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e
promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale.
2. Il garante nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente
informata la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta
alla criminalità. (17)
Art. 6
(Protocolli d’intesa)
1. La commissione consiliare speciale per la sicurezza, ed integrazione sociale e la lotta
alla criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e le
amministrazioni statali competenti:
a) per attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto
ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le
finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
b) per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle
funzioni del garante. (18)
Art. 7
(Relazione annuale)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno il garante presenta una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare
competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale. (19)
2. Il garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle
strutture di cui all’articolo 1, comma 2. (19)
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’e
sercizio 2003 e pluriennale 2003/2005, è istituito, nell’ambito dell’unità previsionale di base
R11, apposito capitolo denominato “ Spese per il garante delle persone sottoposte a misure
ristrettive della libertà personale” con lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005. (20)
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzazione della
corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T27501, lettera d) – elenco 4 allegato al
medesimo bilancio regionale – rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005,
mentre alla dotazione di cassa per l’anno 2003 si provvede mediante riduzione per euro
200.000,00 dello stanziamento dell’UPB
T25.
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 settembre 2004, n. 26, s.o. n. 9
Note:
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 ottobre 2003, n.
29, s.o. n. 7
(2) Titolo modificato dall'articolo 52, comma 1 della legge regionale 13 settembre 2004, n.
11
(3) Rubrica modificata dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 13
settembre 2004, n. 11
(4) Comma modificato dall'articolo 52, comma 2, letter b) della legge regionale 13 settembre
2004, n. 11
(5) Comma modificato dall'articolo 52, comma 2, lettera c) della legge regionale 13 settembre
2004, n. 11
(6) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 3, lettera a) della legge regionale 13 settembre
2004, n. 11
(7) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 3, lettera b) della legge regionale 13 settembre
2004, n. 11
(8) Comma modificato dall'articolo 52, comma 3, lettera c) della legge regionale 13 settembre
2004, n. 11
(9) Comma modificato dall'articolo 52, comma 3, lettera d) della legge regionale 13 settembre
2004, n. 11
(10) Comma modificato dall'articolo 52, comma 3, lettera e) della legge regionale 13
settembre 2004, n. 11
(11) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 3, lettera f) della legge regionale 13
settembre 2004, n. 11
(12) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 4, lettera a) della legge regionale 13
settembre 2004, n. 11
(13) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 4, lettera b) della legge regionale 13
settembre 2004, n. 11
(14) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 5, lettera a) della legge regionale 13
settembre 2004, n. 11
(15) Comma inserito dall'articolo 52, comma 5, lettera b) della legge regionale 13 settembre
2004, n. 11
(16) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 5, lettera c) della legge regionale 13
settembre 2004, n. 11
(17) Comma modificato dall'articolo 52, comma 6 della legge regionale 13 settembre 2004, n.
11
(18) Lettera modificata dall'articolo 52, comma 7 della legge regionale 13 settembre 2004, n.
11
(19) Comma modificato dall'articolo 52, comma 8 della legge regionale 13 settembre 2004, n.
11
(20) Comma modificato dall'articolo 52, comma 9 della legge regionale 13 settembre 2004, n.
11