Le misure alternative alla detenzione sono:
L'affidamento in prova al Servizio Sociale - art 47 O.P.: consiste nell'affidamento del condannato al Servizio Sociale (Uepe), fuori dall'istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare che comunque non deve essere superiore a tre anni
L'affidamento in prova in casi particolari - art. 94 D.P.R. 309/90 : E' una particolare forma di affidamento in prova, rivolta ai tossicodipendenti e agli alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.
La sospensione dell'esecuzione pena per tossicodipendenti - art. 90 D.P.R. 309/90: Per i soggetti che erano tossicodipendenti al momento in cui hanno compiuto il reato è prevista la misura della sospensione della pena detentiva, che si differenzia dall'ipotesi dell'art.94 perchè il programma terapeutico deve essere in corso o già positivamente concluso.
Detenzione domiciliare - art.47 ter O.P.: La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privato domicilio, o in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. Può richiederla chi ha non più di 4 anni di pena da scontare e rientra in uno dei seguenti casi: donna incinta o madre di bambini di età inferiore ai 10 anni, con lei convivneti; padre esercente patria potestà quando la madre sia impossibilitata a dare assistenza ai figli; persona in condizioni di salute gravi; persona di età superiore ai 60 anni, se inabile anche parzialmente; persona minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
Detenzione domiciliare speciale - art.47 quinquies O.P.: Introdotta dalla legge 8 marzo 2001 n.40, con tale benficio si è voluto consentire alle condannate, madri di bambini di età inferiori a 10 anni di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro lugo di privata dimora o luogo di assistenza al fine di provvedere alla cura dei figli. La detenzione domicilare speciale può essere concessa quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47 ter (pena inferiore ai 4 anni) solo se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori reati e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
Misure alternative per i condannati in Aids conclamata, o affetti da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave - art.47 quater O.P.: Questa misura da la possibilità di iniziare o proseguire un programma di cure idonee, senza limiti di pena ancora da espiare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie, o altre unità operative impegnate enll'assistenza ai casi si Aids.
Semilibertà - artt.48-50 O.P.: Consiste nella possibilità data al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, di istruzione, o comunque utili al reinserimento sociale. Per il detenuto competente a decidere è il Tribunale di Sorveglianza.
Il legislatore ha previsto altre figure che non possono dirsi propriamente misure alternative: Liberazione condizionale (art. 176 c.p.); Lavoro esterno (art.21 O.P.); Semidetenzione (artt. 53 e 55 Legge 689/1981); Lavoro sostitutivo (art. 105 Legge 689/1981); Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione (art.16 comma 1 Dlgs 286/98); Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (art. 16 comma 5 Dlgs 286/98); Libertà controllata (artt. 53 e 56 legge 689/1981); Libertà vigilata (art. 228 c.p.); Pena pecuniaria come sanzione sostitutiva (art. 53 legge 689/1981)
Un discorso a parte va fatto per i permessi di necessità (art.30 O.P.) e permessi premio (art. 30 ter O.P.). I primi possono essere concessi, nel caso di imminente pericolo di vita di un famigliare o di un convivente, la competenza è del Magistrato di Sorveglianza. I secondi possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza ai condannati che hanno tenuto regolare condotta per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.