E’ un istituto che permette ai detenuti di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Statp chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda; il limite è circa l'equivalente dell'importo dell'assegno sociale (tale condizione deve permanere per tutta la durata del processo).
Possono accedere al gratuito patrocinio anche i cittadini stranieri extra UE producendo una certificazione del consolato del Paese di origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato.
Può presentare la domanda l'interessato o il difensore anche con raccomandata postale. Si può nominare un solo difensore di gratuito patrocinio che deve essere iscritto all'albo della regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.