Ogni individuo ha diritto di conoscere gli esiti degli accertamenti sanitari a
cui è stato sottoposto. I detenuti e gli internati, possono chiedere in qualsiasi momento il
rilascio di copia della cartella clinica. La richiesta di rilascio di copia della cartella clinica
presentata dal detenuto deve essere adeguatamente motivata.
Sulla fondatezza dei motivi che inducono il detenuto a presentare l’istanza di
copia decide il Direttore dell’istituto anche se si tratta di detenuti in attesa di primo
giudizio.Il Direttore dell’istituto prima di procedere al rilascio di copia della cartella clinica
è sempre tenuto ad effettuare un accurato controllo sul contenuto di tale atto evitando che il
detenuto stesso ad altri soggetti estranei all’Amministrazione vengano a conoscenza di annotazioni
di carattere non meramente tecnico-sanitario.
La cartella clinica potrà essere posta a disposizione del medico di fiducia
del detenuto che, con le modalità indicate dall’art. 11 legge 354/1975 è stato autorizzato ad
essere visitato a sue spese da un medico estraneo all’A mministrazione. Nel caso in cui la
richiesta di copia della cartella clinica proviene dal difensore del detenuto è necessario
procedere all’acquisizione del consenso dello stesso detenuto.