Menù Servizio

Menù Principale

Breadcrumbs

Menù Secondario

Contenuto Principale

Legge Regionale

L.R. 18 Settembre 2006, n. 10
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006

Art. 1
(Disposizioni varie)
omissis

20. La Regione promuove e sperimenta la finanza etica che ricomprende l’emissione di obbligazioni etiche e/o titoli di solidarietà, la partecipazione a fondi di social venture capital, la sottoscrizione di fondi etici e fondi di investimento socialmente responsabile, l’adozione di strumenti di microfinanza e microcredito, anche attraverso la partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie, purché no-profit ed esclusivamente dedicate a tali attività.

21. Nell’uso delle risorse destinate alla finanza etica sono garantite la massima trasparenza e la partecipazione dei cittadini.

22. Sono coinvolti nelle operazioni di finanza etica intermediari finanziari etici e operatori finanziari selezionati, in via preferenziale, secondo un profilo di responsabilità sociale e ambientale.

23. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 novembre 2006, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità e le procedure per l’espletamento delle attività di gestione e di reperimento dei flussi finanziari di cui al comma 20.

24 La Regione, in attuazione dei principi della finanza etica, promuove programmi di microcredito, come strumento di lotta alla povertà e all’esclusione sociale e al fine di sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate.

25. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22, 23 e 24 viene istituito un fondo per il microcredito, articolato su quattro assi di intervento:
a) microimprese, cioè ditte individuali operanti in settori in cui sono particolarmente diffuse l’economia sommersa e l’usura;
b) collettività finanziarie, cioè condomini, mutue, cooperative, che vogliono attivare progetti di ristrutturazione di immobili secondo criteri di eco-compatibilità e di accessibilità per i disabili;
c) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell’individuo, quali la casa e i beni durevoli essenziali;
d) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria.

26. Il coordinamento degli interventi relativi al microcredito previsti al comma 25, lettere a), b) e c) è effettuato dall’assessorato competente in materia di bilancio, programmazione e partecipazione.
L’assessore competente in materia di bilancio, programmazione e partecipazione riferisce annualmente, con apposita relazione, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente. Nel caso di cui al comma 25, lettera d) il coordinamento spetta al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Per gli interventi di cui al comma 25, il fondo per il microcredito può essere incrementato da risorse finanziarie conferite anche da altri enti pubblici e privati. La gestione operativa è affidata, mediante apposita convenzione, all’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a.. L’attività del fondo di cui al comma 25 è diretta da un responsabile nominato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a..

27. Per le finalità di cui ai commi 24 e 25, è stanziata, per l’anno 2006, la somma di euro 500 mila, a valere sul fondo di rotazione di Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. di cui 400 mila per gli assi di intervento di cui al comma 25, lettere a), b) e c) e 100 mila per l’asse di cui al comma 25, lettera d).
Il Fondo è integrato, con apposito provvedimento legislativo, della somma di euro 3 milioni, derivanti dalla emissione obbligazionaria della Regione del 19 aprile 2006, destinati al microcredito.

28. L’articolo 53 della legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 relativo al fondo speciale per il microcredito è abrogato.

omissis

Fondo Pagina