Quarant’anni dalla “legge Gozzini”

di Stefano Anastasìa*

Riprendere il percorso della riforma penitenziaria è necessario e urgente, per tornare a dare speranza a chi sconta una pena e prospettive a una politica che non può ridursi alle grida manzoniane dei populisti contemporanei.

Abbiamo appena finito di celebrare i cinquant’anni della legge di costituzionalizzazione del sistema penitenziario italiano, la legge 354/1975, una delle grandi leggi degli anni Settanta, troppo spesso distrattamente dimenticata, che arriva il quarantennale della sua successiva, del suo sviluppo, al punto di essere spesso confusa con la prima, la legge del 10 ottobre 1986, n. 663, meglio nota come “legge Gozzini”, dal nome del suo promotore e primo firmatario, Mario Gozzini, all’epoca senatore della Sinistra indipendente. Da allora, i sostenitori della riforma penitenziaria sono stati identificati semplicemente con i sostenitori della legge Gozzini, i contrari come i contrari a essa, e dunque la legge Gozzini ha finito per significare qualcosa più delle sue stesse disposizioni, dividendo il campo delle pratiche penitenziarie e delle opinioni su di esse in due: i fautori e gli avversari di quanto disposto dall’art. 27, comma 3, della Costituzione, secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Ciò detto, nella legge Gozzini non c’era solo un nome, un’idea o una bandiera: c’erano norme e disposizioni, correttive e integrative della legge penitenziaria di undici anni prima e delle sue manomissioni nel corso del travagliato decennio a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta del Novecento. Con la legge Gozzini compaiono nell’ordinamento penitenziario i permessi-premio, come strumento di progressivo reinserimento sociale dei detenuti condannati, e assumono la loro conformazione l’affidamento in prova al servizio sociale ordinario e quello per le persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, la semilibertà, la prima detenzione domiciliare, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale per gli ergastolani. Vengono chiuse le “carceri speciali” e regolamentate le eccezioni al trattamento ordinario. Un enorme lavoro che chiudeva una fase, non solo di sperimentazione della riforma penitenziaria, ma anche di gestione della “emergenza terrorismo” in carcere. L’anno dopo arriverà la legge sulla dissociazione e per anni si discuterà della necessità di una “soluzione politica” per i reati motivati politicamente degli anni di piombo, ma di fatto la gran parte dei condannati per “fatti di terrorismo” usciranno dal carcere proprio grazie alla legge Gozzini, e cioè grazie a una concezione costituzionalmente orientata della pena, non come inutile strazio, equivalente e moltiplicatore del dolore inferto alle vittime, ma come sofferenza minima necessaria, che sa riconoscere il mutamento personale e l’estinzione del debito nei confronti della società.

Quel miracolo, della ripresa di un percorso riformatore mentre ancora non si erano spenti gli echi della emergenza che ne aveva smorzato le ali fu il frutto di un Parlamento ancora centrale nella dinamica dei poteri e di una cultura costituzionale condivisa tra le forze politiche. Nelle memorie di Mario Gozzini riservate alla gestazione della legge che ne porta il nome si racconta degli incontri con il Ministro della giustizia, Mino Martinazzoli, che lo esortava a portare avanti il suo progetto, che il Governo avrebbe sostenuto anche se veniva dall’opposizione, e gli sarebbe stato più facile sostenerlo dall’esterno, piuttosto che farsene promotore, lasciando così libero il confronto tra le forze politiche (Gozzini, dobbiamo ricordarlo ai più giovani, era eletto come indipendente nelle liste del Partito comunista, principale partito di opposizione al Governo di cui Martinazzoli era espressione. La legge che ne porta il nome fu approvata da tutte le forze politiche dell’arco costituzionale, con la sola opposizione del Movimento sociale italiano, erede mai pentito del regime fascista). Quel che teneva insieme Martinazzoli e Gozzini era appunto la comune cultura costituzionale, il fermo convincimento che l’articolo 27 della Costituzione non fosse un flatus vocis, ma un architrave dell’ordinamento democratico, che non fa della giustizia penale il paravento della inconcludenza politica, quale siamo abituati a vedere nel suo uso populista contemporaneo, ma un intervento necessario da accompagnarsi con interventi più profondi sulle cause e le motivazioni dei comportamenti devianti.

Durò poco la stagione felice della legge Gozzini: con le stragi di mafia e l’esplosione dello scandalo di Tangentopoli il nuovo sistema politico della seconda Repubblica si costituì sull’uso politico della giustizia e siamo arrivati fin dove siamo arrivati, al governo delle decine di reati simbolici, alla repressione delle libertà fondamentali, alla rivendicazione dell’omicidio preterintenzionale come atto di giustizia. E, intanto, inevitabilmente, in galera ci sono il doppio dei detenuti del 1990, in esecuzione penale esterna circa trenta volte quanti ce n’erano allora, e altrettanti che aspettano la decisione di un giudice per sapere se devono andare in carcere o in alternativa, il tutto a parità, se non con meno reati di allora.

Per questo riprendere il percorso della riforma penitenziaria e della legge Gozzini è necessario e urgente, per tornare a dare speranza a chi sconta una pena e prospettive a una politica che non può ridursi alle grida manzoniane dei populisti contemporanei.

*Una versione ridotta di questo articolo è stato pubblicato sul numero di ottobre 2026 del mensile LiberEtà.