Principi costituzionali e realtà carceraria: il difficile equilibrio visto con gli occhi di chi vive la pena
di Roberto M.
L’articolo 27 della Costituzione italiana stabilisce i principi fondamentali dell’Ordinamento Penitenziario sancendo la responsabilità penale personale, la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, il divieto di pene contrarie al senso di umanità e l’obiettivo della rieducazione del condannato, oltre a escludere la pena di morte. Due dei punti chiave dell’articolo 27 sono le pene non contrarie al senso di umanità; le pene devono essere conformi al rispetto della dignità umana e non possono consistere in trattamenti crudeli o degradanti. Questo principio riflette l’importanza della protezione dei diritti fondamentali della persona anche nel contesto della pena.
Obiettivo della rieducazione: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, ovvero al suo reinserimento nella società come individuo responsabile e consapevole. Questo principio sottolinea l’importanza della funzione rieducativa del sistema penale. In sintesi, l’articolo 27 della Costituzione rappresenta un pilastro del sistema penale italiano, ispirato ai principi di giustizia, umanità e rispetto dei diritti fondamentali.
Ora però vorrei riuscire a capire, da persona detenuta, quanta coerenza ci sia tra la realtà del regime carcerario e ciò che è chiaramente indicato nell’articolo della Costituzione italiana e che, come detto, subordina l’Ordinamento penitenziario.
L’Ordinamento, nel dettaglio definisce alcuni punti sostanziali:
1. il trattamento penitenziario deve essere conforme al principio di umanità, rispettare la dignità della persona e garantire i diritti fondamentali;
2. stabilisce i principi per il trattamento tra cui l’imparzialità, non discriminazione, e il principio della presunzione di non colpevolezza per gli imputati fino alla condanna definitiva;
3. promuove il reinserimento sociale, attraverso il trattamento, il lavoro, lo studio, le attività culturali e sportive, i contatti con l’ambiente esterno;
4. disciplina le misure alternative alla detenzione, come la detenzione domiciliare, la semilibertà, l’affidamento in prova ai servizi sociali, il tutto volto a favorire il reinserimento dei detenuti nella società;
5. regola l’organizzazione degli istituti di pena, con l’organizzazione degli spazi, la disciplina da adottare, le misure di sicurezza all’interno delle carceri, con i reparti di polizia penitenziaria addetti al controllo globale nelle 24 ore della giornata. Definisce i compiti degli operatori penitenziari, che lavorano affinché vi sia, da parte del detenuto, un ravvedimento per il reato commesso.
In tal senso, operano diverse figure: funzionari giuridico pedagogici, psicologi, criminologi e assistenti sociali; è presente inoltre il controllo dell’area sanitaria con personale medico e i propri assistenti.
L’Ordinamento penitenziario non è solo un insieme di regole per la vita in carcere, ma un sistema complesso che mira principalmente alla rieducazione e al reinserimento sociale di chi ha commesso un reato, sempre e comunque nel rispetto dei diritti umani e della dignità della persona da recuperare. Questo nobile indirizzo è però minato da numerose criticità strutturali, prima
fra tutte la difficoltà del sovraffollamento delle carceri, esasperata anche dalla mancanza del personale addetto in molte delle categorie professionali sopracitate; la carenza di organico influisce anche sulle rispettive capacità professionali perché alla lunga rischiano di risultare non sufficienti per gestire gli ambiti trattamentali e quelli riabilitativi di tante persone. La gestione diventa quindi molto complessa e difficile; l’esito è quello di non seguire – pur mettendoci tutto l’impegno possibile – ogni recluso come questo si aspetterebbe.
In tale contesto, vorrei comprendere fino in fondo qual è la reale importanza di avere la sintesi comportamentale e trattamentale redatta dagli operatori addetti al controllo di ogni detenuto. Un detenuto, dopo aver accettato la realtà della propria reclusione, molto spesso inizia a partecipare ai progetti trattamentali mantenendo un comportamento idoneo; tale comportamento lo porterà a credere nel beneficio acquisito per una delle alternative alla detenzione, utilizzando le opportunità previste nell’Ordinamento e concesse a seconda dei requisiti raggiunti.
Arriva poi la fatidica istanza al Tribunale di sorveglianza con la richiesta di una pena alternativa, per la quale si crede di aver raggiunto i requisiti necessari a tale beneficio. Comincia l’attesa:
non potendo contare in un tempo stabilito, si contano i giorni che sembrano non finire mai. Sono continue le richieste di colloquio con i formatori giuridico pedagogici, anche solo per conoscere l’esito di una sintesi comportamentale guadagnata e possibilmente utile ad ottenere quanto richiesto.
Si rimane in attesa dei controlli richiesti dal Tribunale di sorveglianza alle forze dell’ordine (riguardo il comportamento tenuto prima della detenzione) e agli assistenti sociali che controllano l’eventuale disponibilità dei parenti ad accogliere la persona. Ma il tempo passa. Le norme prevedono un tempo certo per l’attesa ma anche per il Tribunale di sorveglianza c’è
la difficoltà di non poter contare su una forza lavoro sufficiente per lavorare con puntualità le tante richieste pervenute, siano queste Camere di consiglio, permessi premio, liberazioni anticipate, etc. Purtroppo, la carenza di magistrati di sorveglianza, cancellieri e funzionari è la causa principale e riconosciuta dell’allungamento dei tempi.
Capita frequentemente che le spiegazioni richieste dai detenuti al Tribunale ottengano solo risposte evasive riguardo alle liberazioni anticipate: la pena è ancora lunga, c’è tempo! Anche per i permessi premio, come scritto nel 30-ter O.P., la vicenda è lunga e articolata: in moltissimi casi non c’è il tempo necessario per lavorarli anche in presenza di una condotta regolare per coloro
che durante la detenzione hanno dimostrato un forte senso di responsabilità e correttezza nel corso delle attività quotidiane e nelle eventuali attività lavorative o culturali.
Inoltre, i detenuti che presentano la richiesta di permesso premio indicano nell’istanza i giorni desiderati che, ove concesso, non rispondono alle date auspicate; è lo stesso
magistrato che individua il periodo e il richiedente immancabilmente si rassegna.
L’Ordinamento penitenziario è un insieme di regole con la finalità della rieducazione del detenuto sempre che questo non abbia dei vincoli di ostatività, pericolosità o altri elementi giuridici che ne possano ostacolare l’esito oggettivo. In tal quadro, anche le Camere di consiglio svolte per un qualsiasi beneficio appaiono “complicate” sia per i tempi che per le decisioni del magistrato, siano esse favorevoli o contrarie.
Le decisioni sono rilasciate a seguito dell’analisi del fascicolo del detenuto, mettendo a confronto le relazioni delle articolazioni del Tribunale deputate al controllo, di quelle intramurarie ed extramurarie. A tutto questo si somma il convincimento del magistrato – che diventa così soggettivo – che spesso si appella alla recidiva per dare poi un esito negativo.
Riflettendo su tutto questo e in base alla mia esperienza e a quella di tante persone detenute, mi chiedo allora: come devo interpretare l’Ordinamento penitenziario?
Penso che per un detenuto che sta pagando la sua pena per un reato commesso sia difficile pensarsi rieducato quando, nonostante il suo regolare comportamento e la partecipazione ai trattamenti preposti per il reinserimento sociale, il beneficio non viene concesso. L’impressione è che la sintesi comportamentale dall’esito favorevole emessa da un’area educativa – che si presume
conosca la personalità del detenuto – sia scarsamente o per nulla considerata ai fini della decisione del magistrato di sorveglianza.
Qual è lo scarto tra la sintesi comportamentale e quella trattamentale visto che l’esito sfavorevole di una può annullare l’altra, anche se positiva?
E soprattutto, io credo che tutto questo meccanismo tecnico-giuridico debba essere spiegato ai detenuti, tenendo conto che in numerosi casi, si tratta di persone che non hanno gli strumenti per comprendere immediatamente passaggi tecnici dai quali dipende una parte della loro vita.
L’impressione è che troppo spesso non si tiene a mente che il reato è già stato giudicato e che già si sta pagando; ma, in molti casi, si fa riferimento ad una passata
recidiva sulla quale il magistrato pone l’accento per riemettere un giudizio negativo.
Concedere un’alternativa alla detenzione non può essere considerata libertà, ma un beneficio acquisito il quale, qualora sopravvenga un nuovo errore, si cancella con la conseguenza del ritorno al regime carcerario, perdendo così la possibilità di riaverne. Considerando inoltre che l’attesa di ottenerne uno, quale esso sia, ricade in special modo sulle famiglie dei detenuti, consapevoli che non è un fine pena, ma l’opportunità di ricominciare una vita insieme in un contesto sociale e lavorativo che sia viatico per un positivo ritorno nella società civile.
Pubblicato sul giornale della Casa circondariale di Velletri, “Voci di Ballatoio”, numero 5 –settembre 2025, scaricabile da qui: Voci di ballatoio n. 5 online (1)
I numeri di “Voci di ballatoio” finora usciti si trovano nel sito dell’associazione La Farfalla.