Corsi e ricorsi storici

Dal “cimitero dei vivi” di Turati alle aule scolastiche in carcere: la lunga strada verso una detenzione più umana

di Mauro Z.


Ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario della riforma del regolamento carcerario; da un sistema remunerativo si è passato ad un sistema che tende alla riabilitazione del detenuto. Storicamente, già duecento anni prima, esimi letterati del periodo illuminista hanno trattato il tema delle carceri, tra i quali Cesare Beccaria, nonno materno di Alessandro Manzoni che nel suo saggio “Dei delitti e delle pene” – scritto nel 1764 – sostiene l’inutilità della pena di morte, che non deve essere una vendetta da parte dello Stato, l’uguaglianza degli uomini davanti alla legge e la giustizia che deve essere finalizzata a tutelare l’individuo e i suoi diritti.

Il Beccaria, appartenente alla corrente letteraria dell’illuminismo milanese, in sinergia con il filone giuridico napoletano del Filangeri, non poté pubblicare il suo saggio sulla rivista “Il Caffè” dei Fratelli Verri, in quanto la censura austriaca non lo permise. Dovette così fuggire a Parigi per evitare l’arresto e infine lo pubblicò sul quotidiano “Le Figaro”. La corrente illuminista d’oltralpe sposò tali idee al punto da influenzare, circa vent’anni dopo, e al pari di Montesquieu, la prima Costituente francese, approvata a seguito della rivoluzione del 1789.
Dunque, il quotidiano carcerario è lontano dal suo dover essere. “Bisogna aver visto” ammoniva più di un secolo fa – era il 1904 – Filippo Turati, deputato del Regno d’Italia, giornalista e politologo, definendo le carceri il “cimitero dei vivi”. L’accusa di Turati venne ripresa da Piero Calamandrei, deputato e membro dell’Assemblea Costituente, in un celebre discorso nella Camera dei Deputati nel 1949, nel quale denunciò con forza la permanente inciviltà dello Stato nelle patrie galere. Inciviltà in contrasto con l’articolo 27 della stessa Costituzione. Non varrebbe obiettare che allora esisteva soltanto il regolamento penitenziario del 1931 che rimase in vigore fino al 1975, con l’approvazione dell’attuale ordinamento, per l’epoca il più avanzato nel mondo occidentale.

Dal 1975 ad oggi, si sono fatti passi da gigante, sia perché si è superato il precedente regolamento sia perché molti stabilimenti si sono avviati verso un concreto percorso di riabilitazione del detenuto tramite formazione e lavoro all’interno del carcere, ma anche dando la possibilità di lavorare all’esterno con varie modalità previste dall’art.21 O.P. (lavoro esterno che può essere disposto dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena) e dalla semilibertà (art.48 O.P.), il quale consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena. È stata introdotta, inoltre, la scuola dell’obbligo, l’istruzione collettiva con la frequenza degli Istituti Secondari Superiori a vario titolo e la formazione individuale consentendo ai detenuti il percorso universitario tramite la costituzione di Poli Universitari Detentivi.

La mia esperienza riguarda l’ingresso in carcere: avevo 66 anni, mi sono sentito vecchio e l’unico pensiero era il raggiungimento della pensione. Oggi, dopo
avere frequentato la scuola agraria, partecipato ad attività teatrali, alla redazione del giornale del carcere e talune altre iniziative, posso dire che non mi sento più tanto vecchio.

La pensione arriverà e sono convinto di avere qualcosa ancora da dire e da fare.

Pubblicato sul giornale della Casa circondariale di Velletri, “Voci di Ballatoio”, numero 5 –settembre 2025, scaricabile da qui: Voci di ballatoio n. 5 online (1)

I numeri di “Voci di ballatoio” finora usciti si trovano nel sito dell’associazione La Farfalla.