L’ergastolo ostativo è incostituzionale: non ricompaia sotto mentite spoglie

di Stefano Anastasìa, Domani, 16 aprile 2021.

La decisione era attesa quanto contrastata, e così la Corte costituzionale ha tirato fuori dal suo cilindro l’ultimo dei suoi ritrovati: la sentenza a efficacia differita. Era stato così nel caso Cappato, del suicidio assistito di Dj Fabo, ed è stato così nel caso del reato di diffamazione a mezzo stampa. La Corte ha dato al legislatore un anno di tempo per sanare “per via politica” le violazioni della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti umani insite nel cosiddetto “ergastolo ostativo”, l’ergastolo senza possibilità di revisione, se non nel caso della collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Le premesse di questa decisione erano nella sentenza della Corte europea sui diritti umani nel caso Viola e in quella della stessa Corte costituzionale sulla possibilità per gli ergastolani ostativi di accedere ai permessi-premio. Nell’uno come nell’altro caso, le Corti hanno ritenuto che la collaborazione con la giustizia non possa essere una condizione insuperabile per l’accesso a benefici e alternative al carcere e che i giudici dovessero avere la possibilità di valutare ogni altro elemento emergente da una lunga detenzione, dalla partecipazione del condannato all’offerta trattamentale e alla vita in carcere, così come dall’attualità delle sue relazioni con l’associazione criminale di provenienza. Anche in questo caso, dunque, è facile immaginare che la Corte motiverà la sua decisione con l’opportunità di restituire al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi utili alla concessione o meno della liberazione condizionale dell’ergastolano.

Non è un “liberi tutti”

Nessun liberi tutti, quindi, come qualcuno ha detto, dice e dirà, ma piena responsabilità al giudice di sorveglianza di valutare il percorso umano e detentivo  di ogni singola persona, senza che essa sia inchiodata al passato o a un atteggiamento processuale che non sempre dice la verità di una persona, che potrebbe collaborare strumentalmente con l’autorità giudiziaria così come potrebbe non collaborare per timore di ritorsioni nei confronti suoi o dei suoi cari, perché non ha nulla di nuovo da dire all’autorità giudiziaria o perché – dopo tanti anni – professa ancora la sua innocenza.

La questione di fondo era e resta la funzione della pena e se il potere punitivo abbia dei limiti. Non a caso, ricordiamolo, la Costituzione non si limita a orientare l’esecuzione penale al reinserimento sociale dei condannati, ma afferma categoricamente che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, così come la Convenzione europea dei diritti umani vieta espressamente le pene o i trattamenti inumani o degradanti.

Il potere punitivo

E la questione dell’ergastolo ostativo, dell’ergastolo senza possibilità di revisione, dell’ergastolo effettivamente scontato fino alla morte (lo scorso anno sono morti in carcere undici ergastolani), comporta per l’appunto questo: l’annichilimento del condannato, la sua riduzione a cosa per fini altrui, fossero pure i più nobili o i più urgenti, come quello di una efficace lotta alle organizzazioni criminali (che, sia detto per inciso, chi scrive non pensa possa compiersi né esclusivamente, né principalmente con gli strumenti della repressione e del diritto penale).

Quanto questo annichilimento contrasti l’idea della dignità umana (quella stessa che ci fa condannare così severamente le organizzazioni mafiose e i loro crimini) lo disse in maniera insuperabile il filosofo Aldo Masullo nella discussione dell’ultimo disegno di legge per l’abolizione dell’ergastolo che sia riuscito ad arrivare in un’aula parlamentare, correva l’anno 1997: “di fronte al problema dell’ergastolo la domanda che ci dobbiamo porre non è se esso violi o non violi il sacrosanto diritto alla vita, ma se violi il sacrosanto diritto dell’uomo all’esistenza, che é cosa distinta. Vita è quella di tutti gli animali, ma l’esistenza é cosa squisitamente umana, perché esistere designa la condizione che noi sperimentiamo momento per momento, dell’incessante nostro perdere parte di noi stessi, del nostro essere scacciati dall’identità nella quale stavamo al riparo e il nostro essere sbalzati verso un’altra identità. L’accidente del mio perdere ogni volta qualcosa di me si accompagna inevitabilmente all’apertura di una nuova possibilità. Nel momento in cui perdo qualcosa, nel momento in cui la foglia che sto guardando cade, si apre la possibilità di una nuova fioritura. L’ergastolo è la negazione di tutta la vita residuale dell’uomo. Esso è la negazione all’uomo di ciò che lo caratterizza più profondamente nel suo esistere. L’ergastolano, nella sua condizione, di momento in momento, di ora in ora, vede morire parte di se stesso senza che nasca alcuna possibilità nuova”.

Un anno di tempo

Non sappiamo e non possiamo prevedere cosa riuscirà a fare il Parlamento in quest’anno che la Corte gli ha dato. Probabilmente nulla. Del resto il tema era in agenda da tempo, così come quello del suicidio assistito o quello della diffamazione a mezzo stampa, e quando la Corte costituzionale adotta decisioni a efficacia differita, sostanzialmente denuncia l’inazione del legislatore e la sua delega alla giurisdizione di questioni che non è stato capace di dirimere. Certo è che il Parlamento non potrà decidere contro quello che la Corte ha già detto e che leggeremo nelle motivazioni della sentenza: l’ergastolo ostativo è incostituzionale, e dunque non potrà ricomparire sotto altre spoglie, come qualcuno già si affretta ad affermare, ignorando i poteri e gli equilibri della nostra democrazia costituzionale.

Nel frattempo, sarebbe ora che i giudici di sorveglianza comincino a valutare le richieste di permessi-premio degli ergastolani ostativi, in modo che magari, tra un anno, quando la nuova decisione della Corte sarà efficace, qualcuno di essi possa presentare una domanda di liberazione condizionale con speranza di successo.