Detenuti, giuristi e teologi fanno appello per un indulto ‘differito’

La soluzione, maturata in seno a un convegno tenutosi nel corso del Giubileo dei detenuti all'università Lumsa, contempla un indulto 'preparato ed accompagnato', con la previsione di un'efficacia differita di tre/sei mesi
Milano, Carcere di San Vittore, un detenuto in una cella del centro clinico (Foto di Francesco Cocco/Contrasto).
Milano, Carcere di San Vittore, un detenuto in una cella del centro clinico (Foto di Francesco Cocco/Contrasto).

“La drammaticità della situazione carceraria impone soluzioni nuove, originali e realistiche, raccogliendo gli appelli accorati di Papa Francesco, di Papa Leone, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il grido di dolore del mondo penitenziario”. Per questo un gruppo di giuristi, filosofi, teologi, magistrati ed esperti della materia penitenziaria, propone la soluzione di un indulto ‘differito’ “maturata in seno al convegno “Il diritto alla speranza nel cinquantennale dell’Ordinamento penitenziario, nell’anno del Giubileo della Speranza e nel triduo del Giubileo dei Detenuti” tenutosi nel corso del Giubileo dei detenuti all’università Lumsa.

La proposta è stata sottoscritta dai giuristi: Simone Alecci, Sergio Belardinelli, Umberto Curi, Cesare Di Pietro, Luciano Eusebi, Antonietta Fiorillo, Fabio Gianfilippi, Rossella Giazzi, Cosimo Giordano, Filippo Giordano, Franco Maisto, Luigi Manconi, Pasquale Mangoni, Nicola Mazzamuto, Massimo Naro, Gianni Pavarin, Bernardo Petralia, Carlo Renoldi, Bartolomeo Romano, Mario Serio, Nunziante Rosania, Gianni Rossi, Vittorio Trani, ed intende “coniugare responsabilità, sicurezza, speranza, clemenza e prevenzione”.

Un indulto “secco”, infatti, spiegano i proponenti, “rischia di non risolvere i problemi ed aumentare le criticità, laddove un indulto ‘preparato ed accompagnato’, con la previsione di una efficacia differita di tre/sei mesi, consentirebbe l’attuazione del trattamento penitenziario e dell’assistenza post-penitenziaria. È fondamentale dunque – continuano – dare continuità e consolidare il percorso riabilitativo avviato in carcere con la presa in carico fuori dal carcere da parte del servizio sociale dell’Uepe e l’inserimento nel circuito istituzionale del Consiglio di aiuto sociale, del Comitato per l’occupazione e degli Istituti di giustizia riparativa, con il coinvolgimento delle competenze istituzionali e finanziarie degli Enti pubblici territoriali, della Cassa delle Ammende e delle risorse aggiuntive del terzo settore mediante l’offerta di posti di lavoro, di borse-lavoro, di corsi di formazione professionale, di progetti di serio volontariato, di percorsi di riparazione, mediazione e riconciliazione, in un’ottica di giustizia di comunità”.

L’indulto è previsto nell’ordinamento italiano dall’art. 79 della Costituzione e dell’art. 174 del Codice penale. In senso proprio, è un provvedimento con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge di indulto. La Costituzione richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per l’approvazione della legge di concessione dell’indulto.