Sovraffollamento, per la Cassazione spetta all’amministrazione smentire le violazioni denunciate

Nei procedimenti per ottenere il risarcimento compensativo previsto dall’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario, le dichiarazioni del detenuto sulle condizioni di detenzione godono di una presunzione di veridicità
Un dettaglio del "Palazzaccio" a Roma, sede della Corte di Cassazione.

La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul tema del sovraffollamento carcerario e delle condizioni detentive non conformi agli standard previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rafforzando la tutela dei detenuti che chiedono il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario.

Con la sentenza n. 30378/2026, del 10 agosto 2026, la Prima sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che, quando il detenuto indica in modo sufficientemente preciso i periodi di detenzione, gli istituti penitenziari interessati e le violazioni subite, le sue allegazioni devono ritenersi presumibilmente veritiere. Spetta quindi all’amministrazione penitenziaria fornire elementi concreti per contestarle.

Il principio trova fondamento nella particolare posizione di svantaggio del detenuto, che spesso non ha accesso alla documentazione necessaria per dimostrare nel dettaglio le condizioni di detenzione, mentre tali informazioni sono nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione.

La Suprema corte ha inoltre chiarito che il livello di prova richiesto non è quello penalistico dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, ma il criterio civilistico della “preponderanza dell’evidenza”, secondo cui un fatto deve risultare più probabile che non.

Secondo i giudici, in presenza di lacune documentali o di un comportamento poco collaborativo dell’amministrazione, il Magistrato di sorveglianza non può limitarsi a respingere la domanda, ma deve utilizzare i propri poteri istruttori per acquisire gli elementi necessari alla decisione.

Nel caso esaminato, la Suprema corte ha annullato la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Magistrato di sorveglianza, ritenendo che il detenuto avesse descritto in modo adeguato le condizioni lamentate, tra cui celle sovraffollate e carenze igienico-sanitarie. Il procedimento dovrà ora essere riesaminato nel contraddittorio tra le parti.

La decisione conferma un orientamento ormai consolidato volto a garantire l’effettività della tutela contro trattamenti inumani o degradanti, evitando che eccessivi formalismi probatori rendano di fatto impossibile l’accesso ai rimedi previsti dalla legge.