La Consulta dichiara illegittima la riforma del 2024 sulla liberazione anticipata

Il condannato ha diritto a chiedere al magistrato di sorveglianza una riduzione di pena al termine di ogni semestre di pena scontata
Un dettaglio della facciata del Palazzo della Consulta.

Come aveva sostenuto il Garante delle persone detenute della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, nel corso dell’audizione in commissione Giustizia del Senato dell’11 luglio 2024, è costituzionalmente illegittima la norma contenuta nel decreto Nordio del 2024 che ha modificato la disciplina della liberazione anticipata (articolo 69-bis della legge sull’Ordinamento penitenziario).
La Corte costituzionale con la sentenza n. 201, depositata il 29 dicembre 2025, ha giudicato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai  magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli, stabilendo l’illegittimità di tale norma, per violazione, tra gli altri, dei principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena.

La liberazione anticipata è un beneficio penitenziario che consiste in una detrazione di quarantacinque giorni di pena per ciascun semestre, riconosciuta al condannato che abbia dato prova di partecipare al percorso rieducativo. In tal modo, il detenuto può ottenere l’anticipazione non solo del fine pena, ma anche del momento in cui può accedere ad altri benefici penitenziari che presuppongono l’espiazione di una certa quota di pena.

Fino al 2024, il condannato aveva il diritto di chiedere al magistrato di sorveglianza il riconoscimento della detrazione al termine di ogni semestre scontato. La riforma del 2024 ha previsto invece che l’accertamento dei requisiti per la concessione del beneficio rispetto a tutti i semestri già scontati sia effettuata d’ufficio dal magistrato di sorveglianza in prossimità del fine pena, ovvero in occasione della richiesta del condannato di accedere a un beneficio penitenziario.

La Corte ha osservato che questo meccanismo ha fatto «venir meno il riscontro periodico sulla qualità del concreto percorso trattamentale individuale, che era stato sin qui assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata dei presupposti della liberazione anticipata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza del detenuto. Tale riscontro, se positivo, assicurava immediatamente a quest’ultimo il diritto alla riduzione di pena: una riduzione, invero, di cui avrebbe usufruito soltanto in futuro, ma sulla quale sin da subito poteva fare affidamento» ragionevolmente certo.

Il meccanismo di riscontro frazionato circa l’esito positivo delle istanze di liberazione anticipata – ha proseguito la Corte – «costituiva uno stimolo importante, per il condannato, a proseguire sul cammino di cambiamento intrapreso, attraverso la progressiva anticipazione, che in tal modo gli si prospettava, del fine pena e del termine per l’accesso ai benefici». Allo stesso modo, «l’eventuale diniego della liberazione anticipata con riferimento a un singolo semestre non segnava un irreparabile fallimento del percorso trattamentale, ma costituiva esso stesso stimolo per il condannato a modificare al più presto il proprio comportamento, sì da ottenere la riduzione di pena alla successiva scadenza semestrale. Il tutto nell’ambito di un cammino in cui il condannato dovrebbe idealmente essere aiutato – attraverso un costante dialogo con il magistrato di sorveglianza e il personale dell’amministrazione penitenziaria, nonché con i volontari che quotidianamente dedicano il loro impegno alle carceri italiane – a ritrovare in se stesso le risorse personali indispensabili per realizzare quel processo di cambiamento cui mira, in definitiva, l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.».

La disciplina oggi vigente invece ha invece «cancellato tutti questi riscontri periodici, lasciando il condannato nell’incertezza circa la meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua inadeguatezza rispetto alle aspettative dell’ordinamento». La norma è stata, pertanto, giudicata lesiva del principio della finalità rieducativa della pena, oltre che incoerente rispetto alla stessa funzione della liberazione anticipata, pensata dal legislatore dell’ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire quella finalità costituzionale.