Il ministero della Giustizia e quello della Salute, la Conferenza delle Regioni e l’Ufficio parlamentare di bilancio dovranno fornire alla Corte costituzionale una serie di informazioni sulle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) che hanno sostituito dal 2012 gli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) – in relazione alle difficoltà registrate nell’applicazione concreta delle misure di sicurezza nei confronti degli autori di reato infermi di mente e socialmente pericolosi. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 131 (redattore
Francesco Viganò), depositata lo scorso 24 giuugno. Le informazioni richieste, raggruppate in 14 punti, dovranno essere fornite entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza alle autorità destinatarie.
L’intervento della Corte è stato sollecitato da un giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, che aveva disposto il ricovero di un imputato in una residenza per l’esecuzione di una misura di sicurezza. A distanza di quasi un anno dal provvedimento, la misura era rimasta ineseguita a causa della carenza di posti disponibili nelle Rems della Regione Lazio.
Il giudice aveva allora sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina sulle Rems, che affida ai sistemi sanitari regionali una competenza esclusiva nella gestione delle misure di sicurezza privative della libertà personale disposte dal giudice penale. Secondo il giudice, questa disciplina, sollevando il ministro della Giustizia da ogni responsabilità in materia, contrasta in particolare con la sua competenza costituzionale in materia di “organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”, prevista dall’articolo 110 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una serie di informazioni concernenti il funzionamento concreto del sistema delle Rems, introdotto a partire dal 2012 in sostituzione di quello degli Opg.
Nei 14 punti elencati nell’ordinanza si chiede, fra l’altro, di chiarire se esistano, allo stato, forme di coordinamento tra il ministero della Giustizia, il ministero della Salute, le Asl e i Dipartimenti di salute mentale volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei ricoveri nelle Rems; se sia prevista la possibilità dell’esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche regioni e se le difficoltà riscontrate siano dovute a ostacoli applicativi, all’inadeguatezza delle risorse finanziarie o ad altre ragioni.