Diritto di reclamo ai garanti per gli stranieri trattenuti nei Cpr

Migranti a Lampedusa. Foto di Vito Manzari.

Lo prevede il nuovo decreto immigrazione

Gli stranieri trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) potranno presentare reclamo ai garanti dei detenuti. E’ quanto prevede il nuovo decreto immigrazione, vale a dire il decreto legge n. 130 del 21 ottobre 2020, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”.
L’articolo 3 del decreto 130 contiene alcune modifiche al Testo unico sull’immigrazione (Tui, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Ai trattenuti nei Cpr è riconosciuto il diritto di reclamo sia al Garante nazionale, sia ai Garanti regionali o locali: “Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Come spiega l’avvocato Gennaro Santoro, specialista in diritto dell’immigrazione, “ai garanti possono essere rivolti reclami per violazione dei diritti fondamentali riconosciuti esplicitamente dal decreto immigrazione (es. rispetto degli standard, corrispondenza, obbligo di informazione di cui all’art. 2 comma 6 Testo unico sull’immigrazione esplicitamente richiamato, ecc.), nonché tutti i diritti costituzionali assicurati alla persona (e non solo al cittadino)”.
Una norma di chiusura può essere ravvisata nell’art. 2, comma 1 del Tui, in base al quale “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.”
“Inoltre – prosegue l’avvocato Santoro – acquisisce rilievo il cosiddetto Regolamento Cie che, per esempio, dispone regole chiare in ordine alla prima visita medica in entrata (e durante l’esecuzione del trattenimento), per verificare la compatibilità del trattenimento con le condizioni di salute dell’interessato. In conclusione, può affermarsi che, anche in assenza di una legge organica (come invece avviene in carcere con l’ordinamento penitenziario), vi sono fonti normative e regolamentari che enucleano con sufficiente chiarezza i diritti del trattenuto e che, in caso di violazione, possono essere oggetto di reclamo”.
Le modalità di presentazione del reclamo sono chiare: il trattenuto può presentarlo anche oralmente, oltre che per iscritto senza dover rispettare canoni di sorta. I destinatari di tali reclami possono essere anche i garanti locali, oltre che quelli regionali e il nazionale.
Secondo il Garante della Regione Lazio e Portavoce dei Garanti territoriali, Stefano Anastasìa, “è da salutare con favore l’introduzione esplicita di una procedura di reclamo ai garanti anche da parte dei trattenuti nei Cpr, che – tra le altre cose – comporterà la definizione di una modalità di comunicazione diretta e riservata dei trattenuti verso i nostri uffici”.