Legge istitutiva e poteri

Istituito con legge della Regione Lazio nr. 31 del 6 ottobre 2003, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è un organo elettivo, nominato a cadenza quinquennale dal Consiglio Regionale. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio è stato il primo organo del genere istituito a livello regionale in Italia.

Il Garante segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e sollecita gli stessi organi affinché assumano le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni dovute, proponendo eventualmente anche interventi amministrativi e legislativi da intraprendere.

L’articolo 67 dell’ordinamento penitenziario stabilisce che il Garante può visitare senza necessità di preventiva autorizzazione gli istituti penitenziari e l’istituto penale per minori che insistono sul territorio di sua competenza. Tale potere di accesso è esteso anche agli altri luoghi di privazione della libertà personale quali le camere di sicurezza (art. 67 bis O.P.) nonché ai centri di permanenza per il rimpatrio, ex centri di identificazione ed espulsione (Legge 46/2017).

L’articolo 35 dell’Ordinamento penitenziario prevede che i detenuti e gli internati possano rivolgere istanze o reclami orali o scritti anche al Garanti regionale. Si tratta di una funzione che pone il Garante come immediato referente delle istanze dei soggetti ristretti. Tale previsione si coordina con la funzione di segnalazione che la legge regionale attribuisce al Garante.

 

Legge Regionale n.31 del 6 ottobre 2003