Prorogate fino al 31 luglio le misure anti Covid-19 in ambito penitenziario

Il Garante, Anastasìa: "Programmare la ripresa e le attività come prima della pandemia"
L’unica finestra della cosiddetta cella di Cagliostro, presso la fortezza La Rocca, situata a San Leo (RN). Crediti: Larry Yuma

Sono state prorogate al 31 luglio le misure anti Covid-19, per i detenuti con licenza speciale, per semiliberi e lavoranti all’esterno, con permessi premio straordinari e in detenzione domiciliare fino a 18 mesi dal fine pena.

Le misure per l’emergenza Covid-19 in ambito penitenziario, in scadenza il 30 aprile con il decreto legge 7 dello scorso gennaio, sono state ulteriormente prorogate con il decreto legge approvato questa mattina dal Consiglio dei ministri. La proroga è stata accolta con soddisfazione dal Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasìa, il quale ha ricordato che “le misure erano state varate per alleggerire l’affollamento nelle carceri”.

“L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha fatto sapere che sono state ultimate le somministrazioni dei vaccini in tutti gli istituti di pena del Lazio, sia per la polizia penitenziaria sia per i detenuti. Con questa ottima notizia il cerchio si chiude nel migliore dei modi. Adesso, però – ha concluso Anastasìa -, bisogna cominciare a discutere della ripresa dei colloqui e delle attività in carcere, così come si svolgevano prima dell’inizio della pandemia”.

Più nel dettaglio, si proroga la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi.

Inoltre, viene prorogata la possibilità di concedere permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti, in favore di detenuti condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all’esterno, all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno. Infine, si proroga la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, che debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena e la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari.

I permessi premio non sono concessi ai soggetti condannati per alcune fattispecie di reato come: maltrattamenti contro familiari e conviventi; atti persecutori; atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso e, inoltre, delinquenti abituali, professionali o per tendenza; detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; detenuti sanzionati per disordini, sommosse, evasione, fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori; detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.