Prorogate fino al 31 marzo 2022 le misure straordinarie per le carceri

Tra le misure dell’emergenza Covid-19: licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, durata straordinaria dei permessi premio, detenzione domiciliare
Palazzo Chigi a Roma, sede del governo italiano.

Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, che comprende le proroghe anche delle misure per le carceri fino al 31 marzo 2022 (licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, durata straordinaria dei permessi premio, detenzione domiciliare).

Sono tre le misure prorogate sul carcere. La prima è quella relativa al possibile termine massimo delle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà concesse ai sensi dell’art. 28 comma 1 del decreto legge 137/ 2020: “ferme le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”.

La seconda riguarda la possibilità di concedere permessi premio di cui all’art. 30-ter dell’ordinamento penitenziario in deroga ai limiti temporali ordinari, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del decreto legge 137/ 2020: “ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all’articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30- ter”.

La terza è la possibilità di consentire l’esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto legge 137/ 2020: “in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena”, salve le eccezioni ivi contemplate”.